La sicurezza nelle manifestazioni e negli eventi locali normativa ante 81/08
La sicurezza nelle manifestazioni e negli eventi locali normativa Ante 81/08 Le associazioni di volontariato sono costitute da volontari definiti, ai sensi dell’art. 2, comma 1 della Legge 266/91, come figure che la cui attività è “…prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa
- Le associazioni di volontariato sono costitute da volontari definiti, ai sensi dell’art. 2, comma 1 della Legge 266/91, come figure che la cui attività è “…prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.”
- Al comma 2 viene inoltre specificato che “L’attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.”
- Al comma 3 che “La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonome e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.”
- Tale tipologia di “lavoratori” non rientra tra quelle contemplate nel campo di applicazione delle Decreto Legislativo 626/94, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, e pertanto non si ritengono soggetti a tale disciplina. A confermarlo anche il Consiglio di Stato con parere n. 2040/2002 del 21/01/2004 che ha deciso che ai volontari delle associazioni di volontariato non si applica il D.Lgs. 626/94.
Diversa è la situazione se tali associazioni si avvalgono di prestazioni da parte di terzi con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, delle diverse tipologie, per i quali si applica il D.Lgs. 626/94
Il nuovo testo unico sulla sicurezza
Art. 2. Definizioni
• “lavoratore”: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: …. (omissis) … il volontario, così come definito dalla Legge 1 agosto 1991, n. 266; …. (omissis) …il volontario che effettua il servizio civile;…. (omissis) …
• Il volontario ed il volontario che effettua il servizio civile non sono più equiparati ai lavoratori
Prima del 106/09
Art. 2. Definizioni
• “lavoratore”: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: …. (omissis) … il volontario, così come definito dalla Legge 1 agosto 1991, n. 266; …. (omissis) …il volontario che effettua il servizio civile;…. (omissis) …In relazione a tale definizione si intuisce quindi che non c’è alcuna differenza tra il lavoratore di una qualsiasi azienda ed il volontariato.
Art. 3. Campo di applicazione
• Il D.Lgs 81/08 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
Nei riguardi …(omissis)… delle organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 1 agosto 1991, n. 266, …(omissis)… le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati , …(omissis)… dai Ministri competenti …(omissis)…
Ciò significa che il nuovo Testo Unico si applica anche alle associazioni di volontariato, ma tenendo conto delle reali fattori di rischio ad esse connessi. La misura nella quale anche tali associazioni saranno coinvolte dalle disposizioni in materia di salute e sicurezza, saranno stabilite dal Governo entro il 14 maggio 2010.
Volontari del servizio civile obbligo da parte del volontario di:
Utilizzare attrezzature di lavoro “a norma” ed in modo “corretto”; Munirsi dei Dispositivi di Protezione Individuale (tappi, cuffie, guanti, scarpe). Precisazioni: Con accordi tra il volontario e l’associazione di volontariato o l’ente di servizio civile possono essere concordate le modalità di attuazione delle misure sopra citate; Se il volontario svolge la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, il datore di lavoro stesso è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi e sulle misure di prevenzione adottate. Il datore di lavoro è inoltre tenuto a ridurre al minimo i rischi dovute ad interferenze tra l’attività del volontario ed altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione.
Obbligo da parte del presidente di:
Effettuare la valutazione dei rischi ed autocertificarla; Nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (R.S.P.P.); Nominare, qualora previsto, il medico competente (es. se impiegato nell’uso di videoterminali per più di 20 ore settimanali, addetti alla movimentazione manuale dei carichi,….); Designare gli addetti alla squadra antincendio e di primo soccorso; Informare e formare i lavoratori sui rischi ai quali sono sottoposti
(corso di 8 ore e un aggiornamento quinquiennale di 6 ore).
Precisazioni:
Gli obblighi a carico del Presidente sono specificati nel dettaglio agli artt. 17 e 18 del D.Lgs 81/08; La funzione di R.S.P.P. in realtà che impiegano fino a 30 dipendenti, può essere svolta direttamente dal Presidente o da altra figura con potere gestionale e di spesa (è prevista la formazione con un corso di 16 ore e un aggiornamento quinquiennale di 6 ore); L’autocertificazione può essere prodotta solo in realtà che impiegano fino a 10 dipendenti (fino al 31/05/2013); Dal 01/06/2013 sarà obbligataria la redazione del Documento di analisi e Valutazione del Rischi, anche utilizzando le procedure standardizzate pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 285/2012.
Obbligo da parte del volontario di:
Utilizzare attrezzature di lavoro “a norma” ed in modo “corretto”; Munirsi dei Dispositivi di Protezione Individuale (tappi, cuffie, guanti, scarpe, ….).
Precisazioni:
Con accordi tra il volontario e l’associazione di volontariato o l’ente di servizio civile possono essere concordate le modalità di attuazione delle misure sopra citate;
Se il volontario svolge la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, il datore di lavoro stesso è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi e sulle misure di prevenzione adottate. Il datore di lavoro è inoltre tenuto a ridurre al minimo i rischi dovute ad interferenze tra l’attività del volontario ed altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione.La domanda di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni a carattere temporaneo va presentata al Comune almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione stessa.
Il Comune provvederà di conseguenza a trasmetterne copia al Comando Provinciale del Vigili del Fuoco ed all’A.S.L. competenti e ad organizzare il sopralluogo della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (solo per manifestazioni con capienza superiore a 200 persone).
La domanda, da presentare in duplice copia, di cui una in bollo, è cumulativa per il rilascio di:
• licenza di pubblico spettacolo o trattenimento
• concessione occupazione suolo pubblico
• nulla osta di agibilità delle strutture.
L’iter autorizzativo
All’ottenimento dell’autorizzazione per pubblici spettacoli e trattenimenti, e quindi prima dell’inizio della manifestazione, va presentata al Comune la S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande.
Si possono utilizzare i modelli dello sportello unico per l’impresa:
• CAPES09C (modulo SCIA)
• CAPES10C (relazione tecnica illustrativa). La domanda di autorizzazione sanitaria va presentata all’A.S.L. competente almeno 10 giorni prima della data di inizio della manifestazione stessa, su specifici modelli:
• B1 – per nuova registrazione
• B2 – per aggiornamento della registrazione
In caso di nuova registrazione o di modifiche della registrazione in essere, la domanda va corredata di:
• Planimetria del sito con indicazione delle aree di somministrazione / preparazione
• Relazione tecnica indicante:
-Tipo di approvvigionamento idrico
– Elenco delle attrezzature
– Tipologia alimenti somministrati / preparati e previsione del numero di pasti o previsione dell’affluenza
– Numero di personale utilizzato
Per domande di nuova registrazione (B1) o aggiornamento con modifiche (B2), va pagato il bollettino di € 50,00.
In caso di aggiornamento senza modifiche (B2) non serve il pagamento del bollettino. Per quanto concerne il rilascio del Nulla Osta di Agibilità delle strutture vanno fatte alcune precisazioni:
Nel caso si tratti di una MANIFESTAZIONE RIPETITIVA, nella quale gli allestimenti sono gli stessi e sono installati anche nella presente edizione con le medesime modalità prescritte/indicate nell’ultima verifica/relazione tecnica e dalla cui conclusione non sono ancora decorsi due anni, è sufficiente acquisire preventivamente tutta la documentazione tecnica certificativa prevista per gli allestimenti temporanei ripetitivi, tenerla a disposizione dell’Autorità per gli eventuali controlli ispettivi e consegnarla al Comune immediatamente dopo la conclusione della manifestazione. NON si rende necessaria la verifica da parte della Commissione. A seconda che la struttura abbia capienza complessiva inferiore o superiore a 200 persone, varia la tipologia di documentazione tecnica da presentare, ed in particolare:
Capienza pari o inferiore a 200 persone:
• relazione tecnica sostitutiva del sopralluogo
• relazione tecnica progettuale, elaborati grafici e documentazione tecnica certificativa
• elenco della squadra di Pronto Intervento
NON si rende necessaria la verifica da parte della Commissione.
Capienza superiore a 200 persone:
• accompagnatoria della relazione tecnica
• relazione tecnica progettuale, elaborati grafici e documentazione tecnica certificativa
• elenco della squadra di Pronto Intervento.
La valutazione dei rischi nelle manifestazioni temporanee
Per una corretta valutazione dei rischi è opportuno:
• ottenere il maggior numero di informazioni disponibili sui fattori di rischio presenti nell’attività (compresi quelli derivanti dalle modifiche organizzative messe in atto in seguito alla valutazione stessa)
• VALUTARE TUTTI i fattori che possono determinare rischio dovuti a:
– impiego di attrezzature, sostanze, materiali
– carenze strutturali e impiantistiche
– organizzazione pratica del lavoro
• coinvolgere TUTTI I VOLONTARI nell’individuazione dei rischi e SENSIBILIZZARLI nell’applicazione delle corrette procedure di gestione della manifestazione. Una ACCURATA ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI, permette una programmazione degli interventi sia a livello organizzativo che economico, proprio per raggiungere i seguenti obiettivi:
• l’eliminazione o RIDUZIONE dei rischi stessi
• l’ottenimento di MAGGIORI livelli di sicurezza
• il MANTENIMENTO costante e durevole del livello di sicurezza
• il rispetto delle norme vigenti.
La gestione della sicurezza nelle manifestazioni temporanee
Nelle situazioni nelle quali non è applicabile il D.Lgs. 81/08, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, il PRESIDENTE dell’associazione è comunque tenuto ad ASSICURARE LA GESTIONE DELLA SICUREZZA. In particolare anche le manifestazioni a carattere temporaneo, seppur organizzate da associazioni di volontariato, sono normate dal D.M. 19/08/96 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo” e vanno comunque valutate nei casi specifici.
In particolare, il responsabile dell’attività, o persona da lui delegata, deve provvedere affinché nel corso dell’esercizio NON VENGANO ALTERATE le condizioni di sicurezza, ed in particolare:
• i sistemi di vie di uscita devono essere tenuti COSTANTEMENTE sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare l’esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio
• PRIMA DELL’INIZIO di qualsiasi manifestazione deve essere controllata la funzionalità del sistema di vie di uscita, il corretto funzionamento dei serramenti delle porte, nonché degli impianti e delle attrezzature di sicurezza
• devono essere MANTENUTI EFFICIENTI i presidi antincendio, eseguendo prove periodiche con cadenza non superiore a 6 mesi
• devono mantenersi COSTANTEMENTE EFFICIENTI gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti
- devono mantenersi COSTANTEMENTE IN EFFICIENZA i dispositivi di sicurezza degli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento;
• devono essere presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali manutenzioni e risistemazioni;
• deve essere fatto osservare il DIVIETO DI FUMARE negli ambienti ove tale divieto è previsto per motivi di sicurezza
• nei depositi e nei laboratori, i materiali presenti devono essere disposti in modo da consentirne una agevole ispezionabilità
Istruzioni di sicurezza
Negli atri e nei corridoi dell’area riservata al pubblico devono essere collocate in vista le planimetrie dei locali, recanti la disposizione dei posti, l’ubicazione dei servizi ad uso degli spettatori e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite.
All’ingresso del locale deve essere disponibile una planimetria generale, per le squadre di soccorso, riportante la ubicazione:
• delle vie di uscita (corridoi, scale, uscite)
• dei mezzi e degli impianti di estinzione
• dei dispositivi di arresto dell’impianto di ventilazione
• dei dispositivi di arresto degli impianti elettrici e dell’eventuale impianto di distribuzione di gas combustibile
• dei vari ambienti di pertinenza con indicazione delle relative destinazioni d’uso
Piano di sicurezza antincendio
Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione della sicurezza antincendio devono essere pianificati in un apposito documento, adeguato alle dimensioni e caratteristiche del locale, che specifichi in particolare:
• i controlli
• gli accorgimenti per prevenire gli incendi
• gli interventi manutentivi
• l’informazione e l’addestramento al personale
• le istruzioni per il pubblico
• le procedure da attuare in caso di incendio
Segnaletica di sicurezza
Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzate alla sicurezza antincendio, di cui al D.Lgs 81/08.
In particolare sulle porte delle uscite di sicurezza deve essere installata una segnaletica di tipo luminoso, mantenuta sempre accesa durante l’esercizio dell’attività, ed inoltre alimentata in emergenza.
La cartellonistica deve inoltre indicare:
• le porte delle uscite di sicurezza
• i percorsi per il raggiungimento delle uscite di sicurezza
• l’ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi
Alle attività a rischio specifico annesse ai locali, inoltre, si applicano le disposizioni sulla cartellonistica di sicurezza contenute nelle relative normative
Estintori
Tutti i locali devono essere dotati di un adeguato numero di estintori portatili. Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell’area da proteggere ed è comunque necessario che almeno alcuni si trovino:
• in prossimità degli accessi;
• in vicinanza di aree di maggior pericolo.
Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l’individuazione, anche a distanza.
Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di uno ogni 200 m2 di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori per piano, fatto salvo quanto specificamente previsto in altri punti del presente allegato.
Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente non inferiore a 13A, 89B, C; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo.
L’informazione e la formazione del personale generalità
TUTTO il personale che opera nelle manifestazioni temporanee deve essere adeguatamente informato sui rischi prevedibili, sulle misure di prevenzione da osservare e sul comportamento da adottare in caso di incendio, calamità naturali e qualsiasi evenienza che preveda l’evacuazione della manifestazione.
La squadra antincendio
La squadra antincendio è costituita da volontari, incaricati dal responsabile dell’associazione, in relazione alla tipologia dell’attività ed ai risultati della valutazione dei rischi, di attuare delle misure di prevenzione incendio e lotta antincendio.
Il compito primo della squadra antincendio è quello di provvedere all’EVACUAZIONE DELLE PERSONE presenti alla manifestazione, in caso di necessità.
La squadra antincendio viene opportunamente edotta circa:
• le zone di maggior rischio all’interno dell’attività
• i rischi derivanti dall’attività
• i sistemi di prevenzione incendi presenti ed il loro corretto utilizzo in caso di necessità.
Deve inoltre provvedere:
• alla manutenzione periodica dei sistemi antincendio, la quale verrà eseguita con periodicità semestrale ed i cui risultati andranno annotati nell’apposito quaderno di registrazione
• all’azionamento dei sistemi di spegnimento, tramite esercitazioni con periodicità annuale, i cui risultati andranno annotati nell’apposito quaderno di registrazione
• alla verifica costante dell’efficienza delle uscite, dei percorsi di esodo e dei presidi antincendio.
USCITE E PERCORSI DI ESODO
Ogni locale (o tendone, o capannone) deve essere provvisto di un sistema organizzato di vie di uscita, dimensionato in base al massimo affollamento prevedibile ed alle capacità di deflusso stabilite, che, attraverso percorsi indipendenti, adduca in luogo sicuro all’esterno:
• l‘affollamento massimo è pari ai posti a sedere ed ai posti in piedi autorizzati autorizzati (teatri, cinema, sale convegno, …), oppure si calcola in base ad una densità di affollamento di 0,7 persome/m2
• la capacità di deflusso non deve essere superiore a 50 (oppure 37,5 e 33 se non al piano terra)
• l’ALTEZZA dei percorsi non deve essere inferiore a 2 m
• la LARGHEZZA di ogni singola via di uscita deve essere multipla del modulo di uscita (0,6 m) e comunque non inferiore a 2 moduli (1,2 m)
• la LUNGHEZZA massima del percorso di uscita non deve essere superiore a 40 m
• le uscite di emergenza devono essere UNIFORMEMENTE DISTRIBUITE, ragionevolmente CONTRAPPOSTE e dotate di PORTE APRIBILI NEL VERSO DELL’ESODO con un sistema a semplice spinta
• le uscite ed i percorsi di esodo devono essere dotati di ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA in grado di garantire un livello di illuminamento non inferiore a 5 lux ad un metro dal pavimento, per un tempo non inferiore a 60 minuti.
Curare con particolare attenzione i seguenti aspetti:
- i percorsi di esodo e le uscite di emergenza devono rimanere COSTANTEMENTE sgomberi, all’interno ed all’esterno dei locali
• la DISTRIBUZIONE DEI POSTI A SEDERE non deve in alcun caso costituire impedimento ad ostacolo all’esodo delle persone in caso di emergenza
• le uscite di emergenza NON possono essere CHIUSE A CHIAVE o bloccate da alcun dispositivo che ne possa compromettere o ostacolare la loro rapida e sicura apertura
• le porte trasparenti devono essere opportunamente segnalate all’altezza degli occhi e devono essere costituiti e da materiali di sicurezza (vetri stratificati, o temperati, o armati).
Palchi, tribune e simili
Premesso che palchi e tribune devono essere corredati delle previste certificazioni, è opportuno tenere in considerazione alcuni particolari:
• verificare che sia precluso l’accesso del pubblico alle strutture sottostanti i piani di calpestio che compongono la tribuna e, in particolare, devono essere protette le basi dei montanti
• per gli elementi orizzontali (pedate delle scale, gradoni, …), devono essere previste idonee protezioni contro la caduta di oggetti e/o cose nelle zone sottostanti
• eventuali strutture di copertura, devono essere installate in modo tale da garantirne la stabilità anche per SOVRACCARICHI ACCIDENTALI dovuti a neve, vento, avverse condizioni meteorologiche in genere
• la capienza delle tribune è data dal numero di sedili, laddove esistenti, oppure si ottiene dividendo per 0,48 lo sviluppo lineare in metri dei gradoni adibiti a posti a sedere (ad esclusione degli spazi dedicati ai percorsi di smistamento degli spettatori)
• i PERCORSI DI SMISTAMENTO devono degli spettatori devono rimanere COSTANTEMENTE sgomberi e non possono avere larghezza inferiore a 0,6 m
• le tribune ed i palchi, se di altezza superiore a 0,8 m, devono essere dotati di parapetto di altezza non inferiore ad 1 metro, con arresto al piede
Teatri-tenda, tendoni e similari
I teatri-tenda, i tendoni e strutture similari devono essere installati in aree idonee per ubicazione, conformazione, dimensione ed accessi, assicurando le necessarie condizioni di sicurezza, in modo tale da consentire l’avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso, nonché la possibilità di sfollamento delle persone verso aree adiacenti. A tal fine è opportuno che:
• le vie principali di accesso per Vigili del Fuoco ed ambulanze abbiano larghezza non inferiore a 4 m
• sia prestata particolare e costante attenzione alle aree adibite a parcheggio
• sia essere presente almeno un idrante antincendio UNI70 (derogabile a discrezione dell’autorità di controllo, con il potenziamento di altri presidi antincendio)
• la distanza reciproca tra tendoni non sia inferiore a 6 m; la distanza di rispetto tra i tendoni ed altri edifici circostanti non deve essere inferiore a 20 m
• depositi ed eventuali laboratori siano ubicati all’esterno dei tendoni, ad una distanza non inferiore a 6 m
• eventuali funi di sostegno e/o controvento, cavi, picchetti, paletti e simili, non ostruiscano i passaggi o costituiscano intralcio per l’esodo delle persone verso luoghi sicuri; nel caso in cui essi fiancheggino tali passaggi, dovranno essere opportunamente protetti e segnalati.
- eventuali generatori di calore per il riscaldamento siano ubicati all’esterno dei tendoni, ad una distanza non inferiore a 6 m, in area delimitata non accessibile al pubblico
• generatori di aria calda e tubi radianti, non possono essere installati in luoghi con presenza di pubblico.
Carichi sospesi.
Sono considerati carichi sospesi tutti gli elementi posti in aria o trattenuti o ancorati in sospensione o appoggiati in quota ovvero mossi meccanicamente prima e/o durante lo spettacolo tramite gru, argani, carri ponte, piattaforme di lavoro e simili.
Per ogni elemento del carico sospeso vanno prodotte delle certificazioni atte a garantire l’idoneità dei sostegni.
Elenco non esaustivo della documentazione tecnica certificativa
Documentazione relativa alle strutture
• copia del progetto statico delle strutture (disegno, limitazioni di carico e istruzioni per il corretto montaggio)
• copia del collaudo statico delle strutture portanti (L.1086/71)
• dichiarazione di verifica annuale delle strutture sulla permanenza dell’idoneità’ statica per: palco; pedane; strutture di copertura; dichiarazione di corretto montaggio della struttura a cura dell’installatore.
Documentazione relativa a tendoni
• dichiarazione di conformità: dichiarazione del produttore con cui attesta la conformità del materiale al prototipo
omologato ; tale dichiarazione dovrà riportare gli estremi dell’omologazione certificato di prova: rapporto rilasciato dal centro studi ed esperienze del ministero dell’interno o da altro laboratorio legalmente riconosciuto dal ministero nel quale si certifica la reazione al fuoco del campione sottoposto ad esame. Documentazione di verifica per impianti elettrici dalla consegna ENEL al quadro di alimentazione:
• progetto dell’impianto a firma di tecnico abilitato
• dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico corredata degli allegati obbligatori
• copia del certificato riconoscimento requisiti tecnico-professionali dell’installatore
• dichiarazioni marcature ce delle apparecchiature
Dichiarazione di conformità per impianti di cottura a gas ai sensi della legge 37/2008 corredata degli allegati obbligatori
• verbali di collaudo degli impianti del gas
• copia del certificato riconoscimento requisiti tecnico-professionali dell’installatore
• dichiarazioni marcature CE delle apparecchiature